Attività complementari
In base al dettato del Piano generale dei Trasporti, della Legge 240/90 e successive modifiche e norme attuative (con particolare riferimento alla delibera del CIPE del 7 Aprile 1993 – GU 111 del 14 Maggio 1993), nel perimetro interportuale è consentito l’insediamento di tutte quelle attività e servizi finalizzati allo scambio delle merci tra le diverse modalità di trasporto. Sono ammessi i magazzini, i depositi, gli uffici, le attività di movimentazione, commercializzazione e distribuzione delle merci.
Le attività produttive sono consentite, limitatamente a lavorazioni accessorie ed ultimative di cicli produttivi complessi, che siano preliminari alla fase di distribuzione e che utilizzino, per quanto attiene al trasporto, in modo prevalente le strutture intermodali dell’Interporto.
Tra queste:
- assemblaggio di macchine e attrezzi alimentari;
- inscatolamento, imbottigliamento, imballaggio, etichettatura prodotti di consumo;
- produzione di materiali per l'imballaggio;
- stampa di giornali e periodici.
Restano escluse le attività che comportano lo svolgimento di cicli produttivi completi, iniziali o comunque complessi ed ogni altra attività di produzione, diversa da quelle indicate, che risulti compresa negli elenchi delle industrie insalubri allegati al Decreto Ministeriale 5 Settembre 1994.
| creato: | venerdì 19 giugno 2009 |
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| modificato: | lunedì 22 giugno 2009 |
